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La proroga dei contratti di riscossione per i Comuni che ancora utilizzano Equitalia

è fissata al 30 giugno 2015.

Come procedere per i sei mesi successivi?

 

(Pubblicato sul n.15 de 11.04.2015)

Ancora attuale un tema che abbiamo più volte trattato, che riguarda la riscossione dei tributi comunali, a seguito delle varie riforme succeditisi che hanno imposto ad Equitalia la fuoriuscita dalla fase di riscossione peri Comuni.

Il tema della riscossione dei tributi locali e comunali resta quantomai attuale, atteso che negli ultimi tre anni, l’annunciata fuoriuscita di Equitalia dalla riscossione per i comuni, è stata più volte annualmente prorogata.

In ultimo, con la Legge di stabilità per l’anno 2015, il legislatore è nuovamente intervenuto in materia di riscossione degli enti locali.

In primis ha disposto l’ulteriore proroga del cd “periodo transitorio”, introdotto dall’art. 3, comma 24, del D.L. 30 settembre 2005, n. 205 e s.m.i. (collegato fiscale alla finanziaria 2006), fissando il nuovo termine al 30 giugno prossimo.

Come oramai abitudine consolidata, nelle more di definire il destino Equitalia, il legislatore ci regala interventi normativi di proroga degli affidamenti sulla riscossione intervenendo sull’articolo 3 del DL 203/2005 commi 24 e 25.

In piena violazione del principio dell’ annualità del tributo, ma probabilmente per logiche connesse alla deroga alle regole di selezione, l’intervento normativo copre solo il primo semestre del 2015. Che fare per i periodi successivi sia per la concessione dell’imposta sulla pubblicità e della tosap che per i ruoli Equitalia?

Va anzitutto precisato che la norma di proroga ha due profili diversi in quanto coinvolge sia attività affidate ex lege, sia attività fondate su contratti frutto di affidamenti.

Nel primo caso ci riferiamo alle attività di riscossione del gruppo Equitalia che sono svolte sulla base dell’articolo 3 del DL 203/2005 a favore dei comuni che, senza interruzione, dal 1 ottobre 2006, continuano ad avvalersi della riscossione a mezzo ruolo. 

Nel secondo caso il riferimento è agli affidamenti ai concessionari minori principalmente riguardanti l’imposta comunale sulla pubblicità e la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.

Per entrambi, la proroga disposta dal comma 642 dell’articolo 1 della legge 190/2014 che interviene sull’articolo 10 comma 2 ter del dl 35/2013, è al 30 giugno 2015.

Ora, mentre per la riscossione mediante ruolo, dopo il 30 giugno, non sarà possibile affidare ruoli in riscossione per carenza del potere di azione da parte dell’agente della riscossione sulle entrate comunali, per le concessioni in capo ai concessionari minori è possibile disporre una proroga tecnica per il periodo necessario al compimento delle operazioni di gara che, tuttavia, nel caso dei tributi minori ben difficilmente potrebbe essere bandita in assenza della disciplina dell’IMUS (che dovrebbe entrare in vigore a partire dal 2016  e tra l’altro assorbirebbe gran parte dei tributi locali minori, che verrebbero così notevolmente semplificati).

In ogni caso, ragioni di salvaguardia della continuità del servizio e dei flussi di riscossione, sono sufficienti per sostenere il riconoscimento di una proroga tecnica.

Si tratta di un istituto che non trova disciplina nel nostro ordinamento, bensì previsto dalla giurisprudenza  come eccezionale e utilizzabile unicamente quando sia necessario assicurare continuità al servizio pubblico,  nelle more della ricerca del nuovo contraente.

L’istituto va utilizzato con appropriata motivazione.

Sul punto si rinvia a Consiglio di Stato 2882/2009 e Tar Veneto 3637/2008. D’altra parte ragioni obiettive impediscono di bandire gare per l’affidamento di tributi destinati a scomparire entro fine anno.

Si ribadisce ancora una volta, che attesa l’instabilità normativa di riferimento, per i comuni sarà opportuno e necessario organizzare un servizio di riscossione in proprio, atteso che le facoltà ed i poteri che la legge attribuisce ad Equitalia sono identici a quelli messi a disposizione dei Comuni.

L’unica differenza riposa sul fatto che Equitalia agisce a mezzo ruolo con la notifica di una cartella, mentre i Comuni agiscono con Ingiunzione di pagamento, che è atto diverso, ma con identica funzione, efficacia, e validità.

Avv. Iconio Massara - Specialista in Diritto Tributario

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