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Fermo amministrativo illegittimo:

il danno non può liquidarsi in via equitativa ma deve essere provato

(Pubblicato sul n. 5 del 02-08-2014 )

Nell'ipotesi di illegittima iscrizione del fermo amministrativo il danno non patrimoniale, pur lamentato per supposta lesione di diritti costituzionalmente protetti, non è meritevole di tutela risarcitoria quando inquadrabile nello sconvolgimento della quotidianità della vita, che si traduca in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate perché bagatellari.
Ciò è quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza 4 febbraio 2014, n. 2370 dove ha ribadito il proprio orientamento in merito alla possibilità di disporre un risarcimento del danno in via equitativa, applicando tale orientamento al caso in cui veniva richiesto il risarcimento del danno da fermo amministrativo illegittimo (precedente Cass. Civ., sez. III, sentenza 13 novembre 2009, n. 24030)

Il caso trae origine proprio a Vibo Valentia, dove un privato aveva impugnato un provvedimento di fermo amministrativo richiedendo, al contempo, il risarcimento del danno subito a causa di esso.

Con sentenza il Giudice di Pace di Vibo Valentia ha dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alla domanda proposta nei confronti di Equitalia E.T.R. s.p.a. intesa a far dichiarare l'illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo notificatole ed ha, quindi, rigettato la domanda di risarcimento danni in ragione di € 1.000,00, proposta dal contribuente sul fondamento dell'illegittimità del fermo, ritenendola improponibile.

Il contribuente proponeva appello avverso la predetta sentenza, ed il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato l'appello stesso, confermando anche  il rigetto della domanda risarcitoria, sia pure con diversa motivazione. All'esito del giudizio di secondo grado (in cui veniva riformata la pronuncia di primo grado la quale aveva affermato il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo), veniva comunque rigettata la domanda risarcitoria.

A fronte di tale pronuncia veniva proposto ricorso per cassazione, sostenendosi, in sostanza, che il giudice di secondo grado avrebbe errato nel non considerare che la lesione ai diritti costituzionalmente garantiti del diritto di proprietà e del diritto alla salute avrebbe dovuto comportare la liquidazione del danno in via equitativa da parte del giudice, a prescindere dalle allegazioni probatorie della parte.

Nella pronuncia in questione, la Corte ha innanzitutto ricordato come il potere del giudice di liquidare il danno in via equitativa, previsto agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o quantomeno particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare.

Inoltre, la liquidazione in via equitativa presuppone che sia già stato assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno subito, residuando come margine discrezionale soltanto quello dell'esatta quantificazione dello stesso.

La parte interessata, ricorda ancora la Corte, avrebbe comunque dovuto fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo del giudice ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno.

Ciò chiarito in via generale, la Corte ha inoltre ricordato, in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale, come l’art. 2059 cod. civ. regoli i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall’art. 2043 cod. civ.

In altri termini, il danno non patrimoniale è risarcibile soltanto se siano presenti tutti gli elementi dell'illecito extracontrattuale e la fattispecie riguardi uno dei casi previsti dalla legge o la lesione di diritti costituzionali inviolabili, “con la precisazione in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e, cioè, superi la soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario)”.

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte è giunta dunque alla considerazione finale che non sia dovuto alcun risarcimento in quanto il privato ricorrente non aveva neppure allegato i fatti dai quali avrebbe dovuto dedursi la possibilità di disporre la liquidazione del danno in via equitativa e, in ogni caso, il mero disagio – soprattutto se scollegato dalla prova della sua reale entità – non risulta risarcibile ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. 

L’obbligo della settimana: un contribuente che impugna un fermo amministrativo ritenuto illegittimo, e vuole chiedere un risarcimento danni ha l’onere di provare in maniera precisa e specifica il danno subito, che non può essere liquidato in via equitativa.

 

Avv. Iconio Massara - Specialista in Diritto Tributario

 

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