Massara & Primerano
Studio Legale Tributario Associato
Equitalia, possibile nuova rateazione anche per chi è già decaduto
(Pubblicato sul sito ilVibonese.it il 13.10.2015)
Il Decreto sulla riscossione fiscale, apre la strada alle cosiddette rate bis, ossia alla possibilità di accedere nuovamente ai piani di rateazione anche per i soggetti precedentemente decaduti.
Fisco e Tributi
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre del D.Lgs. n.159/2015 sulla semplificazione e razionalizzazione della riscossione, diventa concreta la possibilità , per precedenti rateizzazioni decadute negli ultimi due anni, di chiedere una nuova dilazione, tramite apposita istanza, entro il termine improrogabile di 30 giorni dall'entrata in vigore della riforma della riscossione, che avverrà il prossimo 22 ottobre. Il Decreto sulla riscossione fiscale, apre la strada alle cosiddette rate bis di Equitalia, ossia alla possibilità di accedere nuovamente ai piani di rateazione anche per i soggetti precedentemente decaduti. La suddetta dilazione di pagamento non può prevedere una durata superiore ai 72 mesi, con una previsione di decadenza che interviene in seguito al mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
Quanto appena descritto non rappresenta l’unica novità contenuta nel decreto. Il Decreto Legislativo sulla riscossione fiscale, consente, attraverso le rate bis, di accedere nuovamente a un nuovo piano di rate per finire di pagare i propri debiti con Equitalia. Il Decreto approvato mira a ridare opportunità ai contribuenti in stato di difficoltà , creando un sistema che semplifichi anche gli adempimenti per gli utenti.Oltre all’eliminazione del cosiddetto anatocismo, ossia della norma che prevedeva, nel caso della rateizzazione di somme iscritte a ruolo, il pagamento degli interessi sugli stessi interessi e sulle sanzioni, vengono anche recepiti altri pareri delle commissioni parlamentari, in materia di rate Equitalia e rateazioni bis:
• viene elevato da 5 a 7 giorni il ritardo consentito per il versamento delle rate (lieve inadempimento) per il quale non viene comunque, prevista la decadenza dal beneficio della rateizzazione del debito;
• viene confermata anche la regola in base alla quale il piano di rateizzazione viene comunque mantenuto anche qualora il contribuente effettui un versamento minore di quello previsto, entro i limiti del 3% della somma dovuta e, comunque, entro il limite massimo di 10.000 euro;
• Il cosiddetto aggio, ossia gli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, vengono ridotti dall’8% al 6% del riscosso;
• Per i ruoli consegnati fino al 31 Dicembre 2015, è stata introdotta una norma transitoria che garantisce il mantenimento del vecchio regime;
• In caso di definizione concordata dell’accertamento viene previsto il prolungamento, da tre a quattro anni, dei termini per il pagamento, con un minimo di 8 rate e un massimo di 16;
• Per quanto riguarda le dilazioni di pagamento è possibile ottenere un piano di rateazione con un massimo di 72 rate mensili, con la semplice richiesta effettuata dal contribuente in difficoltà , per i soli debiti di importo inferiore a 50000 euro; per quelli di importo superiore è richiesta la presentazione di una documentazione specifica che comprovi lo stato di difficoltà .
I contribuenti decaduti dal piano di rateazione, nei 24 mesi antecedenti all’entrata in vigore del decreto, potranno richiedere un nuovo piano di rateazione, sempre suddiviso in un massimo di 72 rate mensili.La richiesta di ammissione al nuovo piano di rateazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (22 Settembre) ossia decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Anche per il nuovo piano di rateazione bis sono prevista condizioni di decadenza dal momento che se si verificherà il mancato pagamento di sole due rate, il contribuente decadrà nuovamente.
Avv. Iconio Massara - Specialista in Diritto Tributario